Art. 5.
      Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale n. 89/1998

    1.  L'Art.  5  della legge regionale n. 89/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.   5   (Procedura  del  piano  comunale  di  classificazione
acustica).  -  1.  Il  comune,  ai  fini di cui all'Art. 4, adotta un
progetto  di  piano  di  classificazione  acustica, che e' depositato
nella  sede  comunale  per trenta giorni consecutivi, durante i quali
chiunque ha facolta' di prenderne visione.
    Copia  del  progetto  e'  contestualmente  trasmessa  alla giunta
regionale ed alla provincia.
    2.  Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune
individua  un  garante  dell'informazione  sul  procedimento,  con le
modalita'  ed  i compiti previsti dalla legge regionale in materia di
governo del territorio.
    3.  Entro  il  termine  perentorio  di  quarantacinque giorni dal
deposito  di  cui  al  comma  1, la giunta regionale e la provincia e
chiunque altro possono presentare osservazioni.
    4.  Entro  sessanta  giorni  dal  deposito  di cui al comma 1, il
comune   provvede   all'approvazione  del  piano  di  classificazione
acustica;  il  provvedimento  di approvazione contiene il riferimento
puntuale  alle  osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle
determinazioni conseguentemente adottate.
    5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:
      a)  e'  immediatamente  depositato  nella sede del comune ed e'
trasmesso in copia alla giunta regionale ed alla provincia;
      b)  acquista  efficacia  dalla pubblicazione di apposito avviso
nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da
effettuarsi,   a   cura   del   comune,  entro  trenta  giorni  dalla
trasmissione di cui alla lettera a);
      c)  e' reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via
telematica.
    6.  Qualora la localizzazione delle aree di cui all'Art. 4, comma
3,  contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede
alla necessaria variante.
    7.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano
altresi'   alle  modifiche  del  piano  comunale  di  classificazione
acustica.
    8.  I  comuni  che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  abbiano  gia' approvato un piano di classificazione acustica,
secondo  quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti  abitativi  e  nell'ambiente  esterno),  sono tenuti a darne
comunicazione  immediata  alla  giunta regionale ed alla provincia. I
comuni,  qualora  il  piano  in  vigore non sia conforme ai criteri e
indirizzi  definiti ai sensi dell'Art. 2, sono tenuti all'adeguamento
entro il termine perentorio del 1° marzo 2005.
    9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica,
ed  altresi'  di  quelli  disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni
possono  avvalersi  del  supporto tecnico delle strutture provinciali
dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione ambientale della Toscana
(ARPAT),  ai  sensi  dell'Art.  8,  comma 1, lettera b2), della legge
regionale  18  aprile 1996, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale
per  la  protezione  ambientale della Toscana). I comuni acquisiscono
altresi' il parere delle aziende USL, competenti per territorio».