Art. 5. Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale n. 89/1998 1. L'Art. 5 della legge regionale n. 89/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Procedura del piano comunale di classificazione acustica). - 1. Il comune, ai fini di cui all'Art. 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che e' depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. Copia del progetto e' contestualmente trasmessa alla giunta regionale ed alla provincia. 2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante dell'informazione sul procedimento, con le modalita' ed i compiti previsti dalla legge regionale in materia di governo del territorio. 3. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal deposito di cui al comma 1, la giunta regionale e la provincia e chiunque altro possono presentare osservazioni. 4. Entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. 5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune: a) e' immediatamente depositato nella sede del comune ed e' trasmesso in copia alla giunta regionale ed alla provincia; b) acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a); c) e' reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica. 6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all'Art. 4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica. 8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla giunta regionale ed alla provincia. I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell'Art. 2, sono tenuti all'adeguamento entro il termine perentorio del 1° marzo 2005. 9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresi' di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lettera b2), della legge regionale 18 aprile 1996, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). I comuni acquisiscono altresi' il parere delle aziende USL, competenti per territorio».