Art. 8. Sostituzione dell'Art. 10 della legge regionale n. 89/1998 1. L'Art. 10 della legge regionale n. 89/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Poteri sostitutivi). - 1. Qualora i comuni non provvedano all'approvazione del piano di classificazione acustica ai sensi degli articoli 4 e 5, la provincia provvede in via sostitutiva. 2. L'esercizio dei poteri sostitutivi e' preceduto, relativamente a ciascuno degli adempimenti di cui al comma 3, da diffide ad adempiere entro sessanta giorni. 3. La provincia esercita i poteri sostitutivi in relazione ai seguenti adempimenti singolarmente considerati: a) adozione del progetto di piano di classificazione acustica; b) approvazione del piano di classificazione acustica; c) adozione del progetto di adeguamento del piano comunale di classificazione acustica gia' approvato dal comune secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 ai criteri ed indirizzi definiti nella deliberazione del consiglio regionale di cui all'Art. 2; d) approvazione del piano di cui alla lettera c). 4. La provincia esercita altresi' i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano di risanamento disciplinato all'Art. 8, nel rispetto del termine di diffida di cui al comma 2. 5. Ogni onere inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi e' a carico del comune inadempiente.».