Art. 8.
     Sostituzione dell'Art. 10 della legge regionale n. 89/1998

    1.  L'Art.  10 della legge regionale n. 89/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  10  (Poteri  sostitutivi).  -  1.  Qualora  i  comuni  non
provvedano  all'approvazione del piano di classificazione acustica ai
sensi degli articoli 4 e 5, la provincia provvede in via sostitutiva.
    2. L'esercizio dei poteri sostitutivi e' preceduto, relativamente
a  ciascuno  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  3, da diffide ad
adempiere entro sessanta giorni.
    3.  La  provincia  esercita  i poteri sostitutivi in relazione ai
seguenti adempimenti singolarmente considerati:
      a) adozione del progetto di piano di classificazione acustica;
      b) approvazione del piano di classificazione acustica;
      c)  adozione  del progetto di adeguamento del piano comunale di
classificazione  acustica  gia'  approvato  dal comune secondo quanto
previsto  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
marzo  1991  ai criteri ed indirizzi definiti nella deliberazione del
consiglio regionale di cui all'Art. 2;
      d) approvazione del piano di cui alla lettera c).
    4. La provincia esercita altresi' i poteri sostitutivi in caso di
mancata  approvazione  del piano di risanamento disciplinato all'Art.
8, nel rispetto del termine di diffida di cui al comma 2.
    5.  Ogni  onere  inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi e' a
carico del comune inadempiente.».