Art. 9. Sostituzione dell'Art. 11 della legge regionale n. 89/1998 1. L'Art. 11 della legge regionale n. 89/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Contributi regionali). - 1. Il consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e delle altre proposte pervenute, approva un programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico. 2. La giunta regionale puo' disporre la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico; nell'assegnazione dei contributi e' data priorita': a) ai comuni che abbiano approvato il piano di risanamento acustico entro i termini di cui all'Art. 8; b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell'Art. 9, il piano di miglioramento acustico. 3. Non e' concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano di classificazione acustica.