Art. 9.
     Sostituzione dell'Art. 11 della legge regionale n. 89/1998

    1.  L'Art.  11 della legge regionale n. 89/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  11  (Contributi regionali). - 1. Il consiglio regionale su
proposta  della  giunta  regionale,  sulla base dei piani comunali di
risanamento  acustico  e  delle  altre proposte pervenute, approva un
programma  triennale  di intervento per la bonifica dell'inquinamento
acustico.
    2. La giunta regionale puo' disporre la concessione di contributi
finalizzati  all'esercizio  dei  compiti  comunali  e  provinciali di
monitoraggio   dell'inquinamento   acustico;   nell'assegnazione  dei
contributi e' data priorita':
      a)  ai  comuni  che  abbiano  approvato il piano di risanamento
acustico entro i termini di cui all'Art. 8;
      b)  ai  comuni  che abbiano approvato, ai sensi dell'Art. 9, il
piano di miglioramento acustico.
    3.  Non  e'  concesso alcun finanziamento regionale in difetto di
approvazione del piano di classificazione acustica.