Art. 11.
   Conferenza regionale dell'associazionismo di promozione sociale
    1.  La  giunta  regionale  indice  ogni  tre  anni  la conferenza
regionale    dell'associazionismo,    avvalendosi   dell'osservatorio
regionale di cui all'Art. 10.
    2. La conferenza:
      a)   promuove   il   coinvolgimento  delle  associazioni  nella
definizione delle politiche regionali per l'associazionismo;
      b)  assicura  lo  scambio  fra  le  esperienze  realizzate  nel
settore;
      c)  raccoglie valutazioni e proposte in merito alle prospettive
di   azione   locale,   nazionale   e   comunitaria   in  materia  di
associazionismo,   anche   con  riferimento  alle  organizzazioni  di
volontariato di cui alla legge regionale n. 15/1994.