Art. 11. Conferenza regionale dell'associazionismo di promozione sociale 1. La giunta regionale indice ogni tre anni la conferenza regionale dell'associazionismo, avvalendosi dell'osservatorio regionale di cui all'Art. 10. 2. La conferenza: a) promuove il coinvolgimento delle associazioni nella definizione delle politiche regionali per l'associazionismo; b) assicura lo scambio fra le esperienze realizzate nel settore; c) raccoglie valutazioni e proposte in merito alle prospettive di azione locale, nazionale e comunitaria in materia di associazionismo, anche con riferimento alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 15/1994.