Art. 13. Norma finanziaria 1. Al finanziamento dell'attivita' dell'osservatorio regionale dell'associazionismo di cui all'Art. 10 della presente legge si provvede con gli stanziamenti allocati nella unita' previsionale di base 13.1.008 denominata «Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale» (cap. 2625). 2. L'unita' previsionale di base di cui al comma 1 e per le finalita' di cui alla presente legge e' alimentata dalle risorse previste dalla legge n. 383/2000 che verranno assegnate alla Regione ed introitate nelle unita' previsionali di base dell'entrata 2.1.004 denominata «Assegnazioni correnti dello Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario» (cap. 1929). 3. Per gli esercizi 2004 e successivi al finanziamento degli oneri connessi all'attivita' di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b) e f), e 8, comma 1 della presente legge, l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita' con imputazione all'unita' previsionale di base 13.1.008 denominata «Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale» (cap. 2626). 4. La giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 16 novembre 2004 LORENZETTI