Art. 13.
                          Norma finanziaria
    1.  Al  finanziamento  dell'attivita' dell'osservatorio regionale
dell'associazionismo  di  cui  all'Art.  10  della  presente legge si
provvede  con  gli stanziamenti allocati nella unita' previsionale di
base  13.1.008  denominata  «Interventi  a  favore del volontariato e
sviluppo   dell'associazionismo   e   della   cooperazione   sociale»
(cap. 2625).
    2.  L'unita'  previsionale  di  base  di  cui al comma 1 e per le
finalita'  di  cui  alla  presente  legge e' alimentata dalle risorse
previste  dalla legge n. 383/2000 che verranno assegnate alla Regione
ed  introitate nelle unita' previsionali di base dell'entrata 2.1.004
denominata  «Assegnazioni  correnti  dello  Stato  per interventi nel
settore socio-sanitario e veterinario» (cap. 1929).
    3.  Per  gli  esercizi  2004  e successivi al finanziamento degli
oneri connessi all'attivita' di cui agli articoli 6, comma 1, lettere
a), b) e f), e 8, comma 1 della presente legge, l'entita' della spesa
e'  determinata  annualmente  con  la legge finanziaria regionale, ai
sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale
di  contabilita'  con  imputazione  all'unita'  previsionale  di base
13.1.008  denominata «Interventi a favore del volontariato e sviluppo
dell'associazionismo e della cooperazione sociale» (cap. 2626).
    4.  La  giunta regionale a norma della vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di  cui  ai  precedenti  commi,  sia  in termini di competenza che di
cassa.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 16 novembre 2004
                             LORENZETTI