Art. 2. Registro regionale delle associazioni di promozione sociale 1. Presso la giunta regionale e' istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi: a) le associazioni a carattere regionale; b) le associazioni a carattere locale; c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale; d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale. 2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attivita' in almeno quindici comuni della Regione. 3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2. 4. L'iscrizione al registro regionale e' condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'Art. 8 e per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dalla presente legge da altre leggi regionali nonche' per l'accesso ad altri benefici regionali. 5. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attivita'. Nel registro devono essere iscritti altresi' le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento. 6. Il registro e' pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.