Art. 2.
     Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
    1.  Presso la giunta regionale e' istituito il registro regionale
delle   associazioni   di   promozione   sociale,  al  quale  possono
iscriversi:
      a) le associazioni a carattere regionale;
      b) le associazioni a carattere locale;
      c)   le   associazioni   a  carattere  nazionale  presenti  nel
territorio regionale;
      d)  in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati
ad  associazioni  a  carattere  nazionale  e  presenti sul territorio
regionale.
    2.  Per  associazioni  a  carattere regionale si intendono quelle
costituite  e  che svolgono attivita' in almeno quindici comuni della
Regione.
    3.  Per  associazioni  a carattere locale si intendono quelle non
ricomprese tra quelle del comma 2.
    4.  L'iscrizione  al  registro  regionale  e'  condizione  per la
stipula  delle  convenzioni  di  cui  all'Art. 8 e per l'accesso agli
interventi  di  sostegno previsti dalla presente legge da altre leggi
regionali nonche' per l'accesso ad altri benefici regionali.
    5. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo
statuto,   la  sede  dell'associazione  e  l'ambito  territoriale  di
attivita'.   Nel   registro   devono   essere  iscritti  altresi'  le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento
della sede, le deliberazioni di scioglimento.
    6. Il registro e' pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel
Bollettino ufficiale della Regione Umbria.