Art. 10. Convalida di regolamenti 1. Sono convalidati i regolamenti di seguito individuati, gia' approvati dalla giunta regionale, restando salvi i rapporti e gli atti amministrativi conseguenti sorti in base agli stessi: a) regolamento 29 dicembre 2000, n. 1 recante «Disciplina dell'attivita' di tassidermia» come modificato ed integrato dai regolamenti 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3; b) regolamento 5 aprile 2001, n. 1 «Regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi nella zona portuale compresa fra le localita' Ca' Cappello e Porto Levante. (decreto n. 793 del 17 maggio 2000 del presidente della giunta regionale del Veneto)»; c) regolamento 10 maggio 2001, n. 2 recante «Istituzione delle Strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto (legge regionale 7 settembre 2000, n. 17)»; d) regolamento 10 maggio 2001, n. 3 «Regolamento attuati- vo emanato ai sensi dell'Art. 58 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e dell'Art. 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5»; e) regolamento 11 marzo 2002, n. 1 recante «Disciplina degli esercizi polifunzionali (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, Art. 21)»; f) regolamento 26 luglio 2002, n. 2 recante «Disciplina delle attivita' di comunicazione degli uffici per le relazioni con il pubblico e individuazione dei titoli per l'accesso e degli interventi formativi e di aggiornamento per il personale da assegnare a detti uffici»; g) regolamento 14 ottobre 2002, n. 4 recante «Applicazione dell'Art. 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Incentivi e spese per la progettazione»; h) regolamento 22 novembre 2002, n. 5 recante «Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati. (Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, Art. 7)»; i) regolamento 20 dicembre 2002, n. 6 «Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna»; j) regolamento 21 agosto 2003, n. 1, recante «Disciplina dell'attivita' ispettiva in materia sanitaria e sociale (Art. 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5)». 2. Alle eventuali modifiche dei regolamenti di cui al comma 1 si provvede con successivi regolamenti. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 26 novembre 2004 GALAN (Omissis).