Art. 2.
Modifica  dell'Art.  3  della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17
«Istituzione  delle  strade  del  vino e di altri prodotti tipici del
                               Veneto»
    1.  Al  comma  1,  dell'Art.  3 della legge regionale 7 settembre
2000,  n.  17  «Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti
tipici  del  Veneto», le parole: «La giunta regionale con regolamento
da  approvarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge,  provvede»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con
regolamento si provvede».