Art. 2. Modifica dell'Art. 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 «Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto» 1. Al comma 1, dell'Art. 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 «Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto», le parole: «La giunta regionale con regolamento da approvarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento si provvede».