Art. 9. Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche». 1. Nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e di interesse pubblico» e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'Art. 1, comma 4, lettera d) le parole: «da parte della giunta regionale», sono soppresse; b) all'Art. 9, comma 2 le parole: «La giunta regionale, con apposito regolamento, individua» sono sostituite dalle parole: «Con regolamento sono individuate»; c) all'Art. 12, comma 1 le parole «La giunta regionale, con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Un apposito regolamento»; d) all'Art. 19, comma 5 la parola «regolamento» e' sostituita dalla parola: «provvedimento»; e) all'Art. 22, comma 5 le parole: «Con proprio regolamento la giunta regionale individua» sono sostituite dalle parole: «Con regolamento sono individuate», f) all'Art. 26, comma 1 le parole: «La giunta regionale approva, con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Con regolamento e' istituito»; g) all'Art. 26, comma 2 le parole: «La giunta regionale individua con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Con regolamento sono individuate»; h) all'Art. 31, comma 5 le parole: «La giunta regionale definisce con regolamento» sono sostituite dalle parole: «Con regolamento sono definite»; i) all'Art. 44, comma 6 le parole: «La giunta regionale, con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Un apposito regolamento»; j) all'Art. 47, comma 2 la parola «regolamento» e' sostituita dalla parola: «provvedimento»; k) all'Art. 47, comma 8 la parola: «regolamento» e' sostituita dalla parola: «provvedimento»;. l) all'Art. 64, comma 4 le parole: «La giunta regionale con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Un apposito regolamento». 2. L'Art. 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e' cosi' sostituito: «Art. 68 - 1. La giunta regionale e' autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, incarichi di redazione dei regolamenti di cui alla lettera a) rispetto ai quali la giunta assuma l'iniziativa, nonche' dei provvedimenti amministrativi di cui alla lettera h), dei documenti tecnici di cui alla lettera e) e degli schemi di contratto di cui alla lettera d): a) quanto ai regolamenti: 1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui all'Art. 12, comma 1; 2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all'Art. 26, comma 1; 3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui all'Art. 26, comma 2; 4) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all'Art. 31, comma 5; 5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui all'Art. 44, comma 6; 6) regolamento per la definizione delle regole e dei criteri per l'espletamento della procedura di aggiudicizione dell'appalto attraverso il dialogo competitivo di cui all'Art. 64, comma 4; b) quanto ai provvedimenti amministrativi: 1) provvedimento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi consultivi regionali di cui all'Art. 19, comma 5; 2) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e per le modalita' semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi, di cui all'Art. 29, comma 3; 3) provvedimento di individuazione delle modalita' attuative per l'espletamento delle procedure di licitazione privata semplificata, di cui all'Art. 32, comma 3; 4) provvedimento riguardante le modalita' di redazione della contabilita' informa semplificata per i lavori di importo inferiore a Euro 25.000,00, di cui all'Art. 36, comma 1; 5) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili rientranti nella categoria prevalente, di cui all'Art. 38, comma 2; 6) provvedimento riguardante le modalita' di remunerazione di cui all'Art. 43, comma 1; 7) provvedimento riguardante le attivita' degli organi di collaudo, di cui all'Art. 47, comma 8; 8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui all'Art. 65, comma 1; c) quanto ai documenti tecnici: 1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui all'Art. 12 comma 2; 2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui all'Art. 12, comma 3; 3) documento unico di regolarita' contributiva, di cui all'Art. 41, comma 2; 4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento informatizzato di cui all'Art. 41, comma 3; 5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 42, comma 3; 6) studi di fattibilita' tecnici e finanziari per la valutazione dei promotori, di cui all'Art. 46, comma 1; 7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito Internet, per la pubblicazione di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e pubblicazione di dati statistici, per la realizzazione di collegamenti informatici, per la relazione annuale e le ulteriori attivita' di supporto all'osservatorio regionale, di cui all'Art. 56, comma 1 d) quanto agli schemi di contratto: 1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affida- mento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'Art. 9, comma 3; 2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui all'Art. 27, comma 5; 3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di cui all'Art. 34, comma 1; 4) schema di convenzione con i beneficiari difinanziamenti regionali e modalita' di controllo a campione, di cui all'Art. 54, comma 10; 5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per la realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui all'Art. 62, comma 4. 2. I regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore della medesima previo, quanto ai soli provvedimenti attuativi, parere della commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.».