(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Sono erogabili a totale carico della Regione nei confronti di
persone  assistite  dal  Servizio  sanitario  nazionale (S.S.N.), non
ospedalizzate,   che   siano  malati  gravi  secondo  la  definizione
dell'Art.  2  e che congiuntamente abbiano per l'anno solare in corso
un  reddito disponibile rientrante nel limite stabilito all'Art. 3, i
medicinali  attualmente classificati nella fascia C), di cui al comma
10  dell'Art.  8  della  legge  24 dicembre  1993,  n.537 «Interventi
correttivi di finanza pubblica», e di seguito elencati:
      a) farmaci di fascia C prescrivibili;
      b) acetil cisteina, carbo cisteina, ambroxolo, bromexina;
      c) loperamide.