(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Sono erogabili a totale carico della Regione nei confronti di persone assistite dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), non ospedalizzate, che siano malati gravi secondo la definizione dell'Art. 2 e che congiuntamente abbiano per l'anno solare in corso un reddito disponibile rientrante nel limite stabilito all'Art. 3, i medicinali attualmente classificati nella fascia C), di cui al comma 10 dell'Art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n.537 «Interventi correttivi di finanza pubblica», e di seguito elencati: a) farmaci di fascia C prescrivibili; b) acetil cisteina, carbo cisteina, ambroxolo, bromexina; c) loperamide.