Art. 2.
            Definizione di malato grave e certificazione
    1.  Si  intendono  malati  gravi non ospedalizzati, ai fini della
presente  legge, le persone affette da rilevanti patologie cosi' come
stabilito,  al fine dell'esenzione di altra categoria di farmaci, dal
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 «Ridefinizione del sistema
di  partecipazione  al costo delle prestazioni sanitarie e del regime
delle   esenzioni,  a  norma  dell'Art.  9,  comma  50,  della  legge
27 dicembre  1997, n. 449» nonche' dal decreto ministeriale 28 maggio
1999,  n.  329,  come  aggiornato  dal decreto ministeriale 21 maggio
2001, n. 296.
    2. Condizione per la somministrazione dei farmaci di cui al comma
1  dell'Art.  1  e', oltre alle altre descritte, la certificazione ad
opera  del  medico  curante,  espressa  chiaramente in ricetta, della
«indispensabilita»,  intesa  come  efficacia ed insostituibilita' del
farmaco  in  questione  per  la  conduzione di una vita dignitosa del
malato, anche se allo stadio terminale.
    3. La certificazione di cui al comma 2 e' rinnovabile.