Art. 2. Definizione di malato grave e certificazione 1. Si intendono malati gravi non ospedalizzati, ai fini della presente legge, le persone affette da rilevanti patologie cosi' come stabilito, al fine dell'esenzione di altra categoria di farmaci, dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'Art. 9, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» nonche' dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, come aggiornato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296. 2. Condizione per la somministrazione dei farmaci di cui al comma 1 dell'Art. 1 e', oltre alle altre descritte, la certificazione ad opera del medico curante, espressa chiaramente in ricetta, della «indispensabilita», intesa come efficacia ed insostituibilita' del farmaco in questione per la conduzione di una vita dignitosa del malato, anche se allo stadio terminale. 3. La certificazione di cui al comma 2 e' rinnovabile.