Art. 3.
                 Definizione di reddito disponibile
    1.  Ai  fini  della  presente legge, si intende per reddito della
persona  assistita,  malato grave, in ciascun anno solare, il reddito
riferito  secondo  le disposizioni ISEE di cui al decreto legislativo
31 marzo   1998,   n.   109  «Definizioni  di  criteri  unificati  di
valutazione  della  situazione  economica dei soggetti che richiedono
prestazioni  sociali agevolate, a norma dell'Art. 59, comma 51, della
legge  27 dicembre  1997,  n.  449»  e  al decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   7 maggio   1999,  n.  221  e  successive
modificazioni.
    2.  Il  limite  massimo del reddito per l'anno solare in corso ai
fini dell'applicazione dell'Art. 1, comma 1 e' pari a 10.329,13 euro.
    3.  La  circostanza che il reddito disponibile rientri nel limite
di cui al comma 2 e' accertata mediante autocertificazione rilasciata
ai sensi di legge dall'interessato o, qualora questi sia inabilitato,
da  chi  ne ha la rappresentanza legale. Tale autocertificazione deve
essere   consegnata   alla   azienda  unita'  locale  socio-sanitaria
competente per territorio.