Art. 3. Definizione di reddito disponibile 1. Ai fini della presente legge, si intende per reddito della persona assistita, malato grave, in ciascun anno solare, il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'Art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni. 2. Il limite massimo del reddito per l'anno solare in corso ai fini dell'applicazione dell'Art. 1, comma 1 e' pari a 10.329,13 euro. 3. La circostanza che il reddito disponibile rientri nel limite di cui al comma 2 e' accertata mediante autocertificazione rilasciata ai sensi di legge dall'interessato o, qualora questi sia inabilitato, da chi ne ha la rappresentanza legale. Tale autocertificazione deve essere consegnata alla azienda unita' locale socio-sanitaria competente per territorio.