Art. 4.
                          Norma finanziaria
    1.   Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'Art.  1  della
presente   legge,   quantificati   in  Euro  300.000,00  a  decorrere
dall'esercizio  2005,  si  provvede  utilizzando  le risorse allocate
sull'U.P.B.  U0140 «Obiettivi di piano per la sanita», iscritta nello
stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio 2004 e pluriennale
2004-2006.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 26 novembre 2004
                                GALAN
(Omissis).