Art. 4. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Art. 1 della presente legge, quantificati in Euro 300.000,00 a decorrere dall'esercizio 2005, si provvede utilizzando le risorse allocate sull'U.P.B. U0140 «Obiettivi di piano per la sanita», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 26 novembre 2004 GALAN (Omissis).