(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
    Interpretazione autentica dell'Art. 49 della legge regionale
        30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione
                   del trasporto pubblico locale».
    1.  Nel  comma  1  dell'Art.  49 della legge regionale 30 ottobre
1998,  n.  25,  la dizione: «sino alla attivazione delle procedure di
cui  all'Art.  32»  deve essere intesa come: «a seguito della stipula
dei  contratti  di  servizio  fra  gli  enti  affidanti ed i soggetti
affidatari   dei   servizi  minimi  di  trasporto  pubblico  locale»,
conseguentemente  i  contributi  erogati  dalla  Regione  prima della
stipula   dei  contratti  di  servizio  devono  intendersi  assegnati
esclusivamente  a  ripiano  delle  perdite  di esercizio ai sensi del
titolo III «Ripiano dei disavanzi di esercizio» della legge regionale
8 maggio 1985, n. 54, a cui rinvia il medesimo Art. 49.