(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Interpretazione autentica dell'Art. 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale». 1. Nel comma 1 dell'Art. 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, la dizione: «sino alla attivazione delle procedure di cui all'Art. 32» deve essere intesa come: «a seguito della stipula dei contratti di servizio fra gli enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale», conseguentemente i contributi erogati dalla Regione prima della stipula dei contratti di servizio devono intendersi assegnati esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai sensi del titolo III «Ripiano dei disavanzi di esercizio» della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, a cui rinvia il medesimo Art. 49.