Art. 2.
Modifica  all'Art.  17,  comma  2,  lettera  b) della legge regionale
   30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto
   pubblico locale» e successive modificazioni.
    1. Alla lettera b) del comma 2 dell'Art. 17 della legge regionale
30 ottobre  1998,  n.  25,  dopo  la parola «lagunare» e' aggiunta la
parola «fluviale».