Art. 2. Modifica all'Art. 17, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni. 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'Art. 17 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo la parola «lagunare» e' aggiunta la parola «fluviale».