Art. 3.
          Disposizioni transitorie relative all'affidamento
              dei servizi di trasporto pubblico locale
    1.  Gli  affidatari,  alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi
minimi  di  cui  alla  lettera a) del comma 2 dell'Art. 4 della legge
regionale  30 ottobre  1998,  n. 25 «Disciplina ed organizzazione del
trasporto  pubblico locale» e successive modificazioni, proseguono la
gestione  dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti
di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006.
    2.   Al   fine   di   conseguire   obiettivi   di   miglioramento
dell'organizzazione   del   servizio,  e'  data  facolta'  agli  enti
affidanti  d'intesa  con  i  soggetti  affidatari  di  rinegoziare  i
contenuti dei contratti di cui al comma 1.
    3.  I  servizi  aggiuntivi  di  cui  alla  lettera b) del comma 2
dell'Art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive
modificazioni,  e  i  contratti  di subaffidamento di cui all'Art. 26
della  medesima  legge  regionale, possono essere prorogati sino alla
data del 31 dicembre 2005.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 26 novembre 2004
                                GALAN
(Omissis).