Art. 3. Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale 1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni, proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006. 2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del servizio, e' data facolta' agli enti affidanti d'intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al comma 1. 3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, e i contratti di subaffidamento di cui all'Art. 26 della medesima legge regionale, possono essere prorogati sino alla data del 31 dicembre 2005. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 26 novembre 2004 GALAN (Omissis).