Art. 10. Norma transitoria 1. Per i beneficiari residenti nei comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, non abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, previsto, dall'Art. 6 della legge regionale n. 20/2002, la decorrenza del beneficio e' fissata con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale n. 9/2001 come modificato dall'Art. 5 della presente legge. 2. L'Art. 3 della legge regionale n. 9/2001 rimane in vigore per i beneficiari che non possono usufruire dello sconto alla pompa per l'acquisto di carburanti. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 29 novembre 2004 GHIGO