Art. 10.
                          Norma transitoria
    1.  Per  i  beneficiari  residenti nei comuni che, all'entrata in
vigore  della  presente  legge,  non  abbiano  aderito  al sistema di
anagrafe  tributaria  del Piemonte, previsto, dall'Art. 6 della legge
regionale  n.  20/2002,  la  decorrenza  del beneficio e' fissata con
deliberazione  della  giunta  regionale,  ai  sensi dell'Art. 4 della
legge  regionale n. 9/2001 come modificato dall'Art. 5 della presente
legge.
    2.  L'Art. 3 della legge regionale n. 9/2001 rimane in vigore per
i  beneficiari  che non possono usufruire dello sconto alla pompa per
l'acquisto di carburanti.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 29 novembre 2004
                                GHIGO