Art. 4.
      Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 9/2001
    1.  L'Art.  3  della  legge regionale n. 9/2001 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  3.  (Disposizioni  per  la  concessione dello sconto e dei
rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo). - 1. La Regione destina
ai  beneficiari  di  cui  all'Art.  2  una quota di compartecipazione
dell'accisa sui carburanti per autotrazione mediante la riduzione del
loro  prezzo  alla  pompa, nel rispetto del principio comunitario del
«de  minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione
del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.
    2.  L'acquisto  dei  carburanti,  ai  fini  dello sconto, avviene
esclusivamente   presso   gli  impianti  di  distribuzione  siti  nel
territorio dei comuni individuati dalla giunta regionale.
    3. La Regione riconosce al sistema distributivo dei carburanti le
somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa.».