Art. 4. Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 9/2001 1. L'Art. 3 della legge regionale n. 9/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Disposizioni per la concessione dello sconto e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo). - 1. La Regione destina ai beneficiari di cui all'Art. 2 una quota di compartecipazione dell'accisa sui carburanti per autotrazione mediante la riduzione del loro prezzo alla pompa, nel rispetto del principio comunitario del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore. 2. L'acquisto dei carburanti, ai fini dello sconto, avviene esclusivamente presso gli impianti di distribuzione siti nel territorio dei comuni individuati dalla giunta regionale. 3. La Regione riconosce al sistema distributivo dei carburanti le somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa.».