Art. 6. Modifiche dell'Art. 5 della legge regionale n. 9/2001 1. Il comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 9/2001 e' sostituito dal seguente: «1. Per le finalita' della presente legge, la giunta regionale, tramite l'Osservatorio regionale della rete carburanti, di cui all'Art. 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), provvede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante e dei consumi dei carburanti nei territori interessati.». 2. Il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 9/2001 e' sostituito dal seguente: «2. L'applicazione della presente legge e' sottoposta a monitoraggio da parte della giunta regionale che presenta annualmente una relazione alla competente commissione consiliare.».