Art. 6.
        Modifiche dell'Art. 5 della legge regionale n. 9/2001
    1.  Il  comma  1  dell'Art.  5 della legge regionale n. 9/2001 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Per  le finalita' della presente legge, la giunta regionale,
tramite  l'Osservatorio  regionale  della  rete  carburanti,  di  cui
all'Art.  10  della  legge  regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di
indirizzo   programmatico   regionale   per  la  razionalizzazione  e
l'ammodernamento  della  rete  distributiva dei carburanti), provvede
alla   rilevazione  dei  prezzi  praticati  alla  pompa  nello  Stato
confinante e dei consumi dei carburanti nei territori interessati.».
    2.  Il  comma  2  dell'Art.  5 della legge regionale n. 9/2001 e'
sostituito dal seguente:
    «2.   L'applicazione   della   presente  legge  e'  sottoposta  a
monitoraggio da parte della giunta regionale che presenta annualmente
una relazione alla competente commissione consiliare.».