Art. 7.
      Sostituzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 9/2001
    1.  L'Art.  6  della  legge regionale n. 9/2001 e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 6. (Sanzioni). - 1. Il rilascio di dichiarazioni mendaci al
solo  fine  di  ottenere l'agevolazione prevista comporta, oltre alla
denuncia  presso  gli  organi  giudiziari  competenti,  la revoca del
vantaggio  fiscale  e,  ove  gia'  utilizzato,  il  pagamento  di una
sanzione  amministrativa  pari a quattro volte il valore dello sconto
illecitamente ottenuto.
    2.  Ai  gestori  degli  impianti di distribuzione carburanti, che
falsificano  in  tutto  o in parte i dati relativi all'erogazione dei
carburanti  nei  modelli  a  tal  fine  predisposti,  si  applica una
sanzione  amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 in base alla
continuazione o al ripetersi dell'azione illecita.
    3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
ed introitate dalle province competenti per territorio.».