Art. 7. Sostituzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 9/2001 1. L'Art. 6 della legge regionale n. 9/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. (Sanzioni). - 1. Il rilascio di dichiarazioni mendaci al solo fine di ottenere l'agevolazione prevista comporta, oltre alla denuncia presso gli organi giudiziari competenti, la revoca del vantaggio fiscale e, ove gia' utilizzato, il pagamento di una sanzione amministrativa pari a quattro volte il valore dello sconto illecitamente ottenuto. 2. Ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti, che falsificano in tutto o in parte i dati relativi all'erogazione dei carburanti nei modelli a tal fine predisposti, si applica una sanzione amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 in base alla continuazione o al ripetersi dell'azione illecita. 3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate ed introitate dalle province competenti per territorio.».