Art. 8. Sostituzione dell'Art. 7 della legge regionale n. 9/2001 1. L'Art. 7 della legge regionale n. 9/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Efficacia delle disposizioni). - 1. Le disposizioni attuative di cui all'Art. 4, assicurano ai beneficiari residenti nei comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, previsto dall'Art. 6 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002), il riconoscimento dello sconto alla pompa per l'acquisto di carburante dal 1° gennaio 2005. 2. Le medesime disposizioni non si applicano qualora il prezzo dei carburanti praticato alla pompa non sia superiore a quello praticato nello Stato confinante. 3. A tale fine la giunta regionale provvede all'adeguamento dell'entita' dello sconto in relazione all'andamento dei prezzi praticati nella Svizzera, rilevato secondo le disposizioni dell'Art. 5, comma 1.».