Art. 8.
      Sostituzione dell'Art. 7 della legge regionale n. 9/2001
    1.  L'Art.  7  della  legge regionale n. 9/2001 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  7.  (Efficacia  delle  disposizioni). - 1. Le disposizioni
attuative  di cui all'Art. 4, assicurano ai beneficiari residenti nei
comuni  che,  all'entrata  in  vigore  della  presente legge, abbiano
aderito  al  sistema  di  anagrafe  tributaria del Piemonte, previsto
dall'Art.  6  della  legge  regionale  5 agosto  2002,  n.  20 (legge
finanziaria  per  l'anno  2002),  il riconoscimento dello sconto alla
pompa per l'acquisto di carburante dal 1° gennaio 2005.
    2.  Le  medesime  disposizioni non si applicano qualora il prezzo
dei  carburanti  praticato  alla  pompa  non  sia  superiore a quello
praticato nello Stato confinante.
    3.  A  tale  fine  la  giunta  regionale provvede all'adeguamento
dell'entita'  dello  sconto  in  relazione  all'andamento  dei prezzi
praticati  nella Svizzera, rilevato secondo le disposizioni dell'Art.
5, comma 1.».