Art. 2. Modifica all'Art. 3 della legge regionale n. 73/1996 1. Il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 73/1996 e' sostituito dal seguente: «3. L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali e' stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l'azienda sanitaria locale, secondo le modalita' previste dall'Art. 29, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).».