Art. 2.
        Modifica all'Art. 3 della legge regionale n. 73/1996
    1.  Il  comma  3  dell'Art. 3 della legge regionale n. 73/1996 e'
sostituito dal seguente:
    «3. L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude
alla  successiva  stipula  di  convenzioni  tra i presidi ai quali e'
stato  assegnato  il  contributo  ai  sensi  della  legge e l'azienda
sanitaria  locale,  secondo le modalita' previste dall'Art. 29, comma
3,  della  legge  regionale  8 gennaio  2004,  n.  1  (Norme  per  la
realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi
sociali e riordino della legislazione di riferimento).».