Art. 3.
        Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 73/1996
    1.  All'Art.  4,  comma  2  della  legge  regionale n. 73/1996 e'
soppressa la locuzione «senza possibilita' di proroga.».
    2.  Il  comma  7  dell'Art. 4 della legge regionale n. 73/1996 e'
sostituito dal seguente:
    «7.  Con  determinazione  dirigenziale,  a  seguito  del collaudo
amministrativo  e  dell'autorizzazione al funzionamento del presidio,
sono determinate in via definitiva le annualita' del contributo.».
    3.  Il  comma  9  dell'Art. 4 della legge regionale n. 73/1996 e'
sostituito dal seguente:
    «9.  Il  mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di
concessione comporta la decadenza dal contributo.».
    4.  Dopo  il comma 9 dell'Art. 4 della legge regionale n. 73/1996
e' inserito il seguente:
    «9-bis.  Eventuali  proroghe  per  la  presentazione del progetto
definitivo  di  cui  al  comma  2  e per l'inizio e l'ultimazione dei
lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza,
per  un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel
computo  delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione, dei termini
per  sospensione  dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di
contratti,   contenzioso   con  le  ditte  appaltatrici  e  calamita'
naturali.».