Art. 3. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 73/1996 1. All'Art. 4, comma 2 della legge regionale n. 73/1996 e' soppressa la locuzione «senza possibilita' di proroga.». 2. Il comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale n. 73/1996 e' sostituito dal seguente: «7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell'autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualita' del contributo.». 3. Il comma 9 dell'Art. 4 della legge regionale n. 73/1996 e' sostituito dal seguente: «9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo.». 4. Dopo il comma 9 dell'Art. 4 della legge regionale n. 73/1996 e' inserito il seguente: «9-bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione, dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamita' naturali.».