Art. 10.
                        Compiti del comitato
    1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
      a)   esprime   parere   sui   provvedimenti  di  sospensione  e
cancellazione dall'elenco di cui all'Art. 3;
      b)  esprime  parere  in merito alla valutazione di equipollenza
dei titoli di studio di cui all'Art. 7, comma 2, lettera d);
      c)  elabora  proposte  in  merito  agli  indirizzi  per rendere
omogenei  sul  territorio  regionale  la  struttura e i contenuti dei
corsi di cui all'Art. 6;
      d)   esprime   parere   alla  giunta  regionale  in  merito  al
riconoscimento  di discipline bionaturali per il benessere emergenti,
finalizzato all'inserimento nell'elenco di cui all'Art. 3;
      e)  presenta proposte alla giunta regionale per la divulgazione
e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.
    2.  Il presidente del comitato, per l'espletamento delle funzioni
di  cui  al  comma  1, lettera c), convoca fra i rappresentanti delle
discipline bionaturali per il benessere solo quelli espressione della
disciplina presa in considerazione.