Art. 10. Compiti del comitato 1. Il comitato svolge le seguenti funzioni: a) esprime parere sui provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco di cui all'Art. 3; b) esprime parere in merito alla valutazione di equipollenza dei titoli di studio di cui all'Art. 7, comma 2, lettera d); c) elabora proposte in merito agli indirizzi per rendere omogenei sul territorio regionale la struttura e i contenuti dei corsi di cui all'Art. 6; d) esprime parere alla giunta regionale in merito al riconoscimento di discipline bionaturali per il benessere emergenti, finalizzato all'inserimento nell'elenco di cui all'Art. 3; e) presenta proposte alla giunta regionale per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere. 2. Il presidente del comitato, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), convoca fra i rappresentanti delle discipline bionaturali per il benessere solo quelli espressione della disciplina presa in considerazione.