Art. 11.
                           S a n z i o n i
    1.  A coloro che esercitano l'attivita' di operatore in una delle
discipline   bionaturali   per  il  benessere  individuate  ai  sensi
dell'Art. 2 senza essere iscritti nell'elenco regionale, e' applicata
una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  250  euro a 1500 euro,
secondo  le modalita' previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982,
n.   45  (norme  per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati,
delegati o subdelegati).
    2.  Sono  altresi' sottoposti alla sanzione amministrativa di cui
al  comma  1 coloro che esercitano una disciplina bionaturale diversa
da quella per la quale risultano iscritti nell'elenco; in tale ultimo
caso,  puo'  essere disposta la sospensione per un periodo massimo di
tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'elenco.