Art. 11. S a n z i o n i 1. A coloro che esercitano l'attivita' di operatore in una delle discipline bionaturali per il benessere individuate ai sensi dell'Art. 2 senza essere iscritti nell'elenco regionale, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1500 euro, secondo le modalita' previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati). 2. Sono altresi' sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bionaturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nell'elenco; in tale ultimo caso, puo' essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'elenco.