Art. 12. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco regionale di cui all'Art. 3 coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 7, comma 2, lettere a), b), c) ed e), nonche' di qualifica conseguita presso associazioni o imprese di cui agli articoli 4 e 5 acquisita anteriormente alla vigenza della presente legge, ne facciano apposita richiesta al dirigente della struttura regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.