Art. 12.
                          Norma transitoria
    1.  In  fase  di  prima  applicazione,  sono iscritti nell'elenco
regionale  di cui all'Art. 3 coloro che, in possesso dei requisiti di
cui  all'Art.  7,  comma  2,  lettere  a),  b),  c) ed e), nonche' di
qualifica  conseguita  presso  associazioni  o  imprese  di  cui agli
articoli  4  e  5 acquisita anteriormente alla vigenza della presente
legge,  ne  facciano  apposita richiesta al dirigente della struttura
regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.