Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento», dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. 3. I proventi derivanti dalle sanzioni previste all'Art. 11 sono introitati all'U.P.B. 3.1.2 «Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 25 ottobre 2004 BIASOTTI