Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 «Spesa
di funzionamento», dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale.
    2.  Agli  oneri  per  gli  esercizi  successivi si provvede con i
relativi bilanci.
    3.  I proventi derivanti dalle sanzioni previste all'Art. 11 sono
introitati all'U.P.B. 3.1.2 «Proventi derivanti da infrazioni a norme
e  regolamenti  dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio
regionale».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 25 ottobre 2004
                              BIASOTTI