Art. 3.
   Elenco regionale per le discipline bionaturali per il benessere
    1.  E'  istituito  presso  la  giunta  regionale  l'elenco  delle
discipline bionaturali per il benessere.
    2. L'elenco e' suddiviso in due sezioni:
      a)  organizzazioni  con  finalita'  didattiche,  associazioni e
scuole di formazione;
      b) operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
    3.  Ciascuna sezione dell'elenco e' suddivisa in settori riferiti
ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.
    4.  La  sezione  a)  dell'elenco  e'  a sua volta suddivisa nelle
sottosezioni «associazioni» ed «imprese».