Art. 3. Elenco regionale per le discipline bionaturali per il benessere 1. E' istituito presso la giunta regionale l'elenco delle discipline bionaturali per il benessere. 2. L'elenco e' suddiviso in due sezioni: a) organizzazioni con finalita' didattiche, associazioni e scuole di formazione; b) operatori delle discipline bionaturali per il benessere. 3. Ciascuna sezione dell'elenco e' suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere. 4. La sezione a) dell'elenco e' a sua volta suddivisa nelle sottosezioni «associazioni» ed «imprese».