Art. 4.
                            Associazioni
    1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'elenco regionale
di  cui all'Art. 3 le associazioni a diffusione nazionale o regionale
ovvero  aderenti  ad  associazioni a diffusione nazionale o regionale
operanti in Liguria, che prevedono nell'atto costitutivo tra i propri
fini  lo svolgimento dell'attivita' didattica e formativa, purche' in
possesso di sedi conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente.