Art. 4. Associazioni 1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'elenco regionale di cui all'Art. 3 le associazioni a diffusione nazionale o regionale ovvero aderenti ad associazioni a diffusione nazionale o regionale operanti in Liguria, che prevedono nell'atto costitutivo tra i propri fini lo svolgimento dell'attivita' didattica e formativa, purche' in possesso di sedi conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente.