Art. 6. Qualifica di operatore 1. La Regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bionaturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova d'esame conclusiva di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese iscritte nella sezione a) dell'elenco regionale. 2. La giunta regionale, sulla base delle proposte del comitato di cui all'Art. 9, definisce con proprio provvedimento, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso di cui al comma 1, nonche' la durata e le modalita' del suo svolgimento. 3. L'esame di cui al comma 1 e' sostenuto davanti ad una commissione composta da: a) l'assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di presidente; b) il dirigente della struttura regionale competente; c) tre esperti nella specifica disciplina bionaturale che abbiano esercitato attivita' didattica e formativa almeno quinquennale, designati dalle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'Art. 3; d) due figure professionali da reperire in ambito medico designate dagli ordini professionali competenti.