Art. 6.
                       Qualifica di operatore
    1.  La  Regione  riconosce  la qualifica di operatore in ciascuna
delle  singole  discipline  bionaturali per il benessere a coloro che
abbiano  superato  la  prova  d'esame  conclusiva  di specifici corsi
teorico-pratici  organizzati  da  associazioni  o da imprese iscritte
nella sezione a) dell'elenco regionale.
    2. La giunta regionale, sulla base delle proposte del comitato di
cui all'Art. 9, definisce con proprio provvedimento, per ogni singola
disciplina,  le  materie oggetto del corso di cui al comma 1, nonche'
la durata e le modalita' del suo svolgimento.
    3.  L'esame  di  cui  al  comma  1  e'  sostenuto  davanti ad una
commissione composta da:
      a)   l'assessore  regionale  competente  o  suo  delegato,  con
funzioni di presidente;
      b) il dirigente della struttura regionale competente;
      c)  tre  esperti  nella  specifica  disciplina  bionaturale che
abbiano   esercitato   attivita'   didattica   e   formativa   almeno
quinquennale,   designati  dalle  associazioni  iscritte  nell'elenco
regionale di cui all'Art. 3;
      d)  due  figure  professionali  da  reperire  in  ambito medico
designate dagli ordini professionali competenti.