Art. 7.
Esercizio  dell'attivita'  di  operatore nelle discipline bionaturali
                          per il benessere
    1.  L'esercizio  nel  territorio della Regione delle attivita' di
operatore  in  ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere
e'   subordinato   alla   preventiva   iscrizione  nella  sezione  b)
dell'elenco regionale di cui all'Art. 3.
    2. Ai fini della iscrizione occorre:
      a) maggiore eta';
      b)  cittadinanza  italiana  o di altro Stato membro dell'Unione
europea.   Sono   equiparati  ai  cittadini  comunitari  i  cittadini
extracomunitari  che  hanno  regolarizzato la loro posizione ai sensi
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
      c) diploma della scuola dell'obbligo o altro diploma conseguito
all'estero  per  il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente
autorita' italiana;
      d)  possesso  della qualifica conseguita ai sensi dell'Art. 6 o
qualifica  equipollente  conseguita in Paesi dell'Unione europea o in
paesi terzi;
      e)  copertura  assicurativa mediante polizza di responsabilita'
civile per i rischi derivanti dall'attivita'.