Art. 7. Esercizio dell'attivita' di operatore nelle discipline bionaturali per il benessere 1. L'esercizio nel territorio della Regione delle attivita' di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere e' subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione b) dell'elenco regionale di cui all'Art. 3. 2. Ai fini della iscrizione occorre: a) maggiore eta'; b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni; c) diploma della scuola dell'obbligo o altro diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorita' italiana; d) possesso della qualifica conseguita ai sensi dell'Art. 6 o qualifica equipollente conseguita in Paesi dell'Unione europea o in paesi terzi; e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'attivita'.