Art. 8. Domanda di iscrizione all'elenco 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della struttura regionale competente definisce con proprio decreto lo schema tipo per le domande di ammissione e la documentazione da allegare. 2. Il dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda provvede all'iscrizione e ne dispone la comunicazione all'interessato; la domanda si considera accolta qualora il termine decorra senza che venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego. 3. Il dirigente e' altresi' competente, nei casi di cui all'Art. 11, comma 2, a disporre la sospensione o la cancellazione dall'elenco.