Art. 8.
                  Domanda di iscrizione all'elenco
    1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  dirigente  della struttura regionale competente
definisce  con  proprio  decreto  lo  schema  tipo  per le domande di
ammissione e la documentazione da allegare.
    2.  Il  dirigente  entro  sessanta  giorni  dal ricevimento della
domanda   provvede  all'iscrizione  e  ne  dispone  la  comunicazione
all'interessato;  la  domanda si considera accolta qualora il termine
decorra  senza  che venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego.
    3.  Il dirigente e' altresi' competente, nei casi di cui all'Art.
11,   comma   2,   a  disporre  la  sospensione  o  la  cancellazione
dall'elenco.