Art. 9.
  Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere
    1.  E'  istituito  presso  la Regione il comitato regionale delle
discipline bionaturali per il benessere.
    2. Il comitato e' composto da:
      a)  il  presidente  della  giunta  regionale  o suo delegato in
qualita' di presidente;
      b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali
designati  dalle associazioni o dalle imprese iscritte per il settore
di riferimento nell'elenco regionale di cui Art. 3;
      c)  un  rappresentante  designato dal comitato regionale per la
tutela  dei  consumatori  e degli utenti, di cui alla legge regionale
2 luglio  2002,  n.  26, (norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti);
      d) il dirigente della struttura regionale competente.
    3. I membri del comitato sono nominati con decreto del presidente
della  giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  sulla  base  delle  designazioni
pervenute.
    4.  La  mancata  partecipazione  a tre riunioni consecutive senza
giustificato motivo comporta la decadenza dal comitato.
    5. Il comitato dura in carica cinque anni.
    6.  Il  comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le
funzioni  di  segreteria  un  dipendente  regionale  di qualifica non
inferiore alla D.
    7.  Ai  membri  del  comitato  spettano i compensi previsti dalla
tabella  A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 recante
la  disciplina  dei  compensi  a componenti di collegi, commissioni e
comitati operanti presso la Regione.