Art. 9. Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere 1. E' istituito presso la Regione il comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere. 2. Il comitato e' composto da: a) il presidente della giunta regionale o suo delegato in qualita' di presidente; b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle associazioni o dalle imprese iscritte per il settore di riferimento nell'elenco regionale di cui Art. 3; c) un rappresentante designato dal comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26, (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti); d) il dirigente della struttura regionale competente. 3. I membri del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni pervenute. 4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dal comitato. 5. Il comitato dura in carica cinque anni. 6. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D. 7. Ai membri del comitato spettano i compensi previsti dalla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione.