Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    1. Sono di competenza della Regione:
      a)  la programmazione, acquisito il parere degli enti preposti,
degli interventi di edilizia scolastica;
      b) la definizione di criteri, direttive e norme tecniche per la
progettazione e realizzazione degli interventi;
      c)  la  definizione,  di  concerto con gli enti preposti, degli
strumenti   per   la   conoscenza  dello  stato  di  conservazione  e
consistenza del patrimonio di edilizia scolastica;
      d) la promozione di forme di parternariato istituzionale e/o di
pubblico/privato nella realizzazione degli interventi.