Art. 2. Funzioni della Regione 1. Sono di competenza della Regione: a) la programmazione, acquisito il parere degli enti preposti, degli interventi di edilizia scolastica; b) la definizione di criteri, direttive e norme tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi; c) la definizione, di concerto con gli enti preposti, degli strumenti per la conoscenza dello stato di conservazione e consistenza del patrimonio di edilizia scolastica; d) la promozione di forme di parternariato istituzionale e/o di pubblico/privato nella realizzazione degli interventi.