Art. 3.
                       Programmi di intervento
    1.   La   giunta  regionale  predispone  programmi  triennali  di
intervento e piani annuali di attuazione, tenuto conto delle esigenze
presenti sul territorio.
    2.  Gli  strumenti di cui al comma 1 costituiscono il riferimento
per  la concessione di qualsiasi finanziamento comunitario, statale e
regionale in materia di edilizia scolastica.
    3.  Sono inseriti negli strumenti di cui al comma 1, nel rispetto
dei vincoli imposti dalle leggi di finanziamento, gli interventi:
      a)  di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilita',
di   sicurezza,   di   igiene   e   di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche;
      b)  su edifici situati in ambiti territoriali disagiati, tenuto
conto anche degli andamenti demografici;
      c)   di   recupero,  ampliamento  e  riconversione  di  edifici
scolastici  o  da destinare a tale uso, con particolare riguardo agli
interventi   inseriti   nell'ambito   di   programmi   complessi   di
riqualificazione urbana;
      d)  di  promozione,  progettazione  e  realizzazione  di  nuova
costruzione o recupero, di carattere sperimentale, biosostenibili con
particolare  riguardo  all'uso dei materiali non nocivi, all'adozione
di  scelte volte al contenimento dei consumi energetici ed al ricorso
a fonti energetiche rinnovabili ed alternative.
    4.  Le  risorse  regionali  sono  destinate in via prioritaria al
finanziamento  degli interventi di cui al comma 3, lettera a), per le
scuole dell'obbligo.
    5.  Sono  compresi  nei  costi riconoscibili gli oneri aggiuntivi
come definiti dalle norme vigenti.