Art. 3. Programmi di intervento 1. La giunta regionale predispone programmi triennali di intervento e piani annuali di attuazione, tenuto conto delle esigenze presenti sul territorio. 2. Gli strumenti di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per la concessione di qualsiasi finanziamento comunitario, statale e regionale in materia di edilizia scolastica. 3. Sono inseriti negli strumenti di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli imposti dalle leggi di finanziamento, gli interventi: a) di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilita', di sicurezza, di igiene e di eliminazione delle barriere architettoniche; b) su edifici situati in ambiti territoriali disagiati, tenuto conto anche degli andamenti demografici; c) di recupero, ampliamento e riconversione di edifici scolastici o da destinare a tale uso, con particolare riguardo agli interventi inseriti nell'ambito di programmi complessi di riqualificazione urbana; d) di promozione, progettazione e realizzazione di nuova costruzione o recupero, di carattere sperimentale, biosostenibili con particolare riguardo all'uso dei materiali non nocivi, all'adozione di scelte volte al contenimento dei consumi energetici ed al ricorso a fonti energetiche rinnovabili ed alternative. 4. Le risorse regionali sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di cui al comma 3, lettera a), per le scuole dell'obbligo. 5. Sono compresi nei costi riconoscibili gli oneri aggiuntivi come definiti dalle norme vigenti.