Art. 4.
                         Finanza di progetto
    1.  La  Regione  promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento
innovative  e  di  forme  di  partecipazione  fra soggetti pubblici e
privati  finalizzate  alla  realizzazione di interventi, a prevalente
destinazione  scolastica e, comunque, con funzioni compatibili con le
stesse,  di  nuova  costruzione  e/o recupero del patrimonio edilizio
esistente.