Art. 4. Finanza di progetto 1. La Regione promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative e di forme di partecipazione fra soggetti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione di interventi, a prevalente destinazione scolastica e, comunque, con funzioni compatibili con le stesse, di nuova costruzione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente.