Art. 2. 1. Il comma 1 dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «1. Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali nonche' alla partecipazione all'amministrazione e gestione della riserva stessa. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'Art. 24 della legge nonche' delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.». 2. Il comma 3 dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «3. Ha inoltre diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11, comma 6, della legge ed e' proprietario unico di una minima unita' colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprieta' compresa quella dell'associazione agraria, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situate integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purche' i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonche', ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.».