Art. 2.
    1. Il comma 1 dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito:
    «1.  Il  possesso  del  permesso  annuale autorizza all'esercizio
venatorio    nella   relativa   riserva   di   caccia   di   diritto,
all'abbattimento    delle    specie    selvatiche   sottoposte   alla
pianificazione  del  prelievo  ed  assegnate a turno, per sorteggio o
secondo  altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari
dei  permessi annuali nonche' alla partecipazione all'amministrazione
e  gestione  della  riserva  stessa. Il possesso del permesso annuale
obbliga  la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute
nelle  direttive  di  cui  all'Art.  24  della  legge  nonche'  delle
restrizioni  e  condizioni previste nel piano annuale di abbattimento
per le singole specie sottoposte a tale regime.».
    2. Il comma 3 dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito:
    «3.  Ha  inoltre  diritto  al  permesso  annuale  chi  risulta in
possesso dei requisiti di cui all'Art. 11, comma 6, della legge ed e'
proprietario  unico  di  una  minima  unita' colturale effettivamente
coltivata  ovvero  proprietario,  anche  in  forma  di  comproprieta'
compresa   quella   dell'associazione   agraria,  di  una  superficie
forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore
a  50  ettari,  situate  integralmente  nel territorio della relativa
riserva   di   caccia  di  diritto,  purche'  i  terreni  stessi  non
costituiscano  una  riserva  privata di caccia e non siano gravati da
diritti  reali  di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i
terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello
del  mare  nonche',  ad  esclusione  di  tutte  le strade e dei corsi
d'acqua,  i  terreni  improduttivi contigui di una estensione oltre i
cinque   ettari.  I  relativi  accertamenti,  se  ritenuti  necessari
dall'ufficio,    vengono    eseguiti    dall'ispettorato    forestale
territorialmente competente.».