Art. 3. 1. Il comma 1 dell'Art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «1. Il possesso del permesso d'ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 5, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali. Il possesso del permesso d'ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'Art. 24 della legge nonche' delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.». 2. Il comma 3 dell'Art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «3. Indipendentemente dalla titolarita' di un permesso annuale o d'ospite per un'altra riserva, ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi e' proprietario unico di una minima unita' colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprieta' compresa quella della associazione agraria, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari situate integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purche' i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonche', ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.».