Art. 3.
    1. Il comma 1 dell'Art. 8 del decreto del presidente della giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito:
    «1.  Il  possesso  del  permesso d'ospite autorizza all'esercizio
venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto
previsto  dal  comma  5,  all'abbattimento  delle  specie  selvatiche
sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per
sorteggio  o  secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale
dei  titolari dei permessi annuali. Il possesso del permesso d'ospite
obbliga  la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute
nelle  direttive  di  cui  all'Art.  24  della  legge  nonche'  delle
restrizioni  e  condizioni previste nel piano annuale di abbattimento
per le singole specie sottoposte a tale regime.».
    2. Il comma 3 dell'Art. 8 del decreto del presidente della giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito:
    «3.  Indipendentemente dalla titolarita' di un permesso annuale o
d'ospite  per  un'altra  riserva,  ha  inoltre  diritto  al  permesso
d'ospite  chi  e'  proprietario  unico di una minima unita' colturale
effettivamente  coltivata  ovvero  proprietario,  anche  in  forma di
comproprieta'  compresa  quella  della  associazione  agraria, di una
superficie  forestale  o  pascoliva netta dell'estensione complessiva
non  inferiore a 50 ettari situate integralmente nel territorio della
relativa  riserva  di caccia di diritto, purche' i terreni stessi non
costituiscano  una  riserva  privata di caccia e non siano gravati da
diritti  reali  di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i
terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello
del  mare  nonche',  ad  esclusione  di  tutte  le strade e dei corsi
d'acqua,  i  terreni  improduttivi contigui di una estensione oltre i
cinque   ettari.  I  relativi  accertamenti,  se  ritenuti  necessari
dall'ufficio,    vengono    eseguiti    dall'ispettorato    forestale
territorialmente competente.».