Art. 4. 1. Il comma 4 dell'Art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «4. Contro i provvedimenti dell'associazione concernenti il rilascio ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite nonche' delle autorizzazioni speciali per i cervidi e' ammesso ricorso da parte degli interessati alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 12 novembre 2004 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2004 Registro n. 1, foglio n. 27