Art. 4.
    1. Il comma 4 dell'Art. 9 del decreto del presidente della giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito:
    «4.  Contro  i  provvedimenti  dell'associazione  concernenti  il
rilascio  ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite nonche' delle
autorizzazioni  speciali  per  i  cervidi e' ammesso ricorso da parte
degli  interessati  alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla
comunicazione.».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 12 novembre 2004
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2004
Registro n. 1, foglio n. 27