Art. 2. Casi di esclusione e limiti alla sanatoria edilizia 1. Fatti salvi gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi, non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove costruzioni, residenziali e non qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'esclusione non opera per le strutture pertinenziali degli edifici prive di funzionalita' autonoma. 2. Non sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso, qualora superiori a 500 metri cubi per singola unita' immobiliare e non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nelle aree demaniali, nelle aree a parco regionale, fatte salve le zone di rinvio alla pianificazione comunale, sono suscettibili di sanatoria le sole opere abusive riconducibili alla tipologia di illecito numero 6 di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. 4. Nelle aree a parco naturale, nelle riserve naturali e nei monumenti naturali sono suscettibili di sanatoria le sole opere abusive riconducibili alla tipologia di illecito numero 6 di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, limitatamente alle opere di manutenzione straordinaria, come definite all'Art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio. 5. Nell'ambito dei complessi ricettivi all'aria aperta, non sono suscettibili di sanatoria i preingressi e gli allestimenti di pernottamento mobili di cui agli, articoli 2 e 5 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta), nell'eventualita' di perdita dei requisiti di mobilita' fissati dalla normativa suddetta e dal regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Regolamento in attuazione della legge 13 aprile 2001, n. 7 «Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta»).