Art. 2.
         Casi di esclusione e limiti alla sanatoria edilizia
    1.  Fatti salvi gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per
cento   della   volumetria   della   costruzione   originaria  o,  in
alternativa, di 500 metri cubi, non sono suscettibili di sanatoria le
opere  abusive  relative  a  nuove  costruzioni,  residenziali  e non
qualora  realizzate  in assenza del titolo abilitativo edilizio e non
conformi  agli  strumenti  urbanistici  generali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. L'esclusione non opera per le
strutture   pertinenziali   degli   edifici  prive  di  funzionalita'
autonoma.
    2. Non sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione
d'uso,  qualora  superiori  a  500  metri  cubi  per  singola  unita'
immobiliare  e  non  conformi  alle  previsioni urbanistiche comunali
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3.  Nelle  aree  demaniali,  nelle  aree a parco regionale, fatte
salve   le   zone   di  rinvio  alla  pianificazione  comunale,  sono
suscettibili  di  sanatoria  le sole opere abusive riconducibili alla
tipologia di illecito numero 6 di cui all'allegato 1 al decreto-legge
n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
    4.  Nelle  aree  a  parco  naturale, nelle riserve naturali e nei
monumenti  naturali  sono  suscettibili  di  sanatoria  le sole opere
abusive  riconducibili  alla  tipologia  di  illecito numero 6 di cui
all'allegato  1  al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge
n.  326/2003, limitatamente alle opere di manutenzione straordinaria,
come  definite  all'Art.  3,  comma  1,  lettera  b), del decreto del
Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia),
realizzate  in  assenza  o  in  difformita'  dal  titolo  abilitativo
edilizio.
    5.  Nell'ambito dei complessi ricettivi all'aria aperta, non sono
suscettibili  di  sanatoria  i  preingressi  e  gli  allestimenti  di
pernottamento  mobili  di  cui  agli,  articoli  2  e  5  della legge
regionale  13 aprile  2001,  n.  7  (Norme in materia di disciplina e
classificazione    delle    aziende   ricettive   all'aria   aperta),
nell'eventualita' di perdita dei requisiti di mobilita' fissati dalla
normativa  suddetta  e  dal  regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Regolamento in attuazione della legge 13 aprile 2001, n. 7 «Norme in
materia  di  disciplina  e  classificazione  delle  aziende ricettive
all'aria aperta»).