Art. 12.
                 Controllo delle riscossioni annuali
    1.  Il  controllo delle riscossioni e' effettuato dalla direzione
regionale  competente,  che  in tale contesto provvede a redigere gli
elenchi  delle utenze che non hanno effettuato in tutto o in parte il
versamento del canone dovuto o vi hanno provveduto tardivamente senza
la corresponsione degli interessi maturati.
    2.  Gli  elenchi  di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione
regionale  competente  in  materia  di bilancio per le determinazioni
relative alla riscossione coattiva a norma dell'Art. 15.