Art. 12. Controllo delle riscossioni annuali 1. Il controllo delle riscossioni e' effettuato dalla direzione regionale competente, che in tale contesto provvede a redigere gli elenchi delle utenze che non hanno effettuato in tutto o in parte il versamento del canone dovuto o vi hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi maturati. 2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione regionale competente in materia di bilancio per le determinazioni relative alla riscossione coattiva a norma dell'Art. 15.