Art. 13. R i m b o r s i 1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualita'. 2. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto e' effettuato d'ufficio o su istanza dell'interessato, redatta in carta libera utilizzando il modulo di cui all'allegato B, entro centottanta giorni dalla data dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza. 3. Il dirigente della direzione regionale competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne da' notizia all'interessato. 4. Nel caso in cui il rimborso sia subordinato alla verifica da parte dell'autorita' concedente della effettiva consistenza della derivazione, il termine di cui al comma 2 e' sospeso sino all'acquisizione degli esiti di detta verifica. 5. In caso di rimborso dell'intero versamento la relativa liquidazione e' subordinata alla consegna dell'originale della ricevuta dell'effettuato pagamento.