Art. 13.
                           R i m b o r s i
    1.  Non  sono  ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti
con riferimento a diverse annualita'.
    2.  Il  rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto
dovuto e' effettuato d'ufficio o su istanza dell'interessato, redatta
in  carta  libera  utilizzando il modulo di cui all'allegato B, entro
centottanta  giorni  dalla  data  dell'accertamento  o di ricevimento
dell'istanza.
    3.  Il  dirigente della direzione regionale competente, accertato
il  diritto  al  rimborso,  quantifica la somma da liquidare al netto
degli  interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo
provvedimento   di   liquidazione  del  rimborso  e  ne  da'  notizia
all'interessato.
    4.  Nel  caso in cui il rimborso sia subordinato alla verifica da
parte  dell'autorita'  concedente  della  effettiva consistenza della
derivazione,   il   termine  di  cui  al  comma  2  e'  sospeso  sino
all'acquisizione degli esiti di detta verifica.
    5.  In  caso  di  rimborso  dell'intero  versamento  la  relativa
liquidazione   e'  subordinata  alla  consegna  dell'originale  della
ricevuta dell'effettuato pagamento.