Art. 14.
             Omesso, insufficiente o ritardato pagamento
    1.  In  caso  di  omesso, insufficiente o ritardato pagamento del
canone  si  applicano  gli  interessi legali vigenti nel periodo, con
decorrenza  dal  giorno  successivo  a  quello stabilito come termine
ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno.
    2.  Per  ritardi  superiori  a  trenta  giorni,  si applicano gli
interessi  di  mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di  3,5  punti  percentuali,  con  decorrenza dal trentunesimo giorno
successivo  a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e
sino alla data di avvenuto versamento.