Art. 16.
Modifica  all'Art.  27  del  regolamento regionale 29 luglio 2003, n.
                                10/R
    1.  Il  comma 10 dell'Art. 27 del regolamento regionale 29 luglio
2003, n. 10/R e' sostituito dal seguente:
      «10.  Qualora  il  regime  idrologico  di un corpo idrico venga
modificato per cause naturali, l'autorita' concedente non e' tenuta a
corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, a
seguito di rinuncia parziale o totale della concessione, la riduzione
o  la  cessazione  del  canone  in  caso  di  diminuita  o  soppressa
utilizzazione  dell'acqua.  Qualora  il regime idrologico di un corpo
idrico  venga  modificato  permanentemente  per l'esecuzione da parte
della  pubblica  amministrazione  di  opere  di  pubblico  interesse,
l'utente,  oltre  all'eventuale  riduzione  o  cessazione  del canone
conseguente  alla  rinuncia  parziale  o totale della concessione, ha
diritto ad una indennita', qualora non gli sia possibile, senza spese
eccessive,  adattare  la  derivazione alle nuove condizioni del corpo
idrico.».