Art. 16. Modifica all'Art. 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R 1. Il comma 10 dell'Art. 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e' sostituito dal seguente: «10. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato per cause naturali, l'autorita' concedente non e' tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, a seguito di rinuncia parziale o totale della concessione, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato permanentemente per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone conseguente alla rinuncia parziale o totale della concessione, ha diritto ad una indennita', qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione alle nuove condizioni del corpo idrico.».