Art. 18. Ridefinizione delle tipologie di uso dell'acqua 1. La direzione regionale competente provvede d'ufficio a ridefinire le tipologie di uso dell'acqua delle utenze esistenti equiparando gli usi dalla stessa censiti a quelli di cui all'Art. 2 sulla base della tabella 1 dell'allegato D. 2. Per le restanti tipologie d'uso e in caso di contestazione della ridefinizione d'ufficio di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2005 ciascun utente e' tenuto a certificare alla Regione l'uso effettivo dell'acqua sulla base della tabella 2 di cui all'allegato D. Entro lo stesso termine l'utente e' tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esenzione o la riduzione del canone. 3. In assenza della certificazione di cui al comma 2, la direzione regionale competente, nelle more degli accertamenti del caso, provvede d'ufficio alla ridefinizione della tipologia di uso dell'acqua sulla base della tabella 3 di cui all'allegato D. 4. Ai soli fini del canone il provvedimento di ridefinizione degli usi di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce modifica del disciplinare dei titoli che legittimano l'uso dell'acqua pubblica, nonche' delle autorizzazioni provvisorie alla continuazione delle derivazioni d'acqua di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica), con decorrenza dall'anno successivo alla sua adozione ed e' trasmesso all'autorita' concedente a cura della direzione regionale competente.