Art. 18.
           Ridefinizione delle tipologie di uso dell'acqua
    1.   La  direzione  regionale  competente  provvede  d'ufficio  a
ridefinire  le  tipologie  di  uso  dell'acqua delle utenze esistenti
equiparando  gli  usi dalla stessa censiti a quelli di cui all'Art. 2
sulla base della tabella 1 dell'allegato D.
    2.  Per  le  restanti  tipologie d'uso e in caso di contestazione
della  ridefinizione  d'ufficio di cui al comma 1, entro il 31 maggio
2005  ciascun  utente  e'  tenuto  a  certificare  alla Regione l'uso
effettivo  dell'acqua  sulla base della tabella 2 di cui all'allegato
D.  Entro  lo  stesso  termine  l'utente  e'  tenuto a certificare la
sussistenza  delle  condizioni  previste dal presente regolamento per
l'esenzione o la riduzione del canone.
    3.  In  assenza  della  certificazione  di  cui  al  comma  2, la
direzione  regionale  competente,  nelle  more degli accertamenti del
caso,  provvede  d'ufficio  alla ridefinizione della tipologia di uso
dell'acqua sulla base della tabella 3 di cui all'allegato D.
    4.  Ai  soli  fini  del  canone il provvedimento di ridefinizione
degli  usi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  costituisce modifica del
disciplinare  dei  titoli  che legittimano l'uso dell'acqua pubblica,
nonche'  delle  autorizzazioni  provvisorie  alla continuazione delle
derivazioni  d'acqua di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001, n.
4/R  (Disciplina  dei  procedimenti di concessione preferenziale e di
riconoscimento  delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura
pubblica),  con  decorrenza dall'anno successivo alla sua adozione ed
e'   trasmesso   all'autorita'  concedente  a  cura  della  direzione
regionale competente.