Art. 2.
                      Usi delle acque pubbliche
    1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche
si classificano nelle seguenti tipologie:
      a) agricolo:  qualunque  uso  dell'acqua,  ivi  compresi quello
irriguo  e  quello  antibrina,  effettuato  da  un'azienda agricola e
funzionale  all'attivita'  dell'azienda  stessa,  fatto  salvo quanto
previsto alla lettera l);
      b) civile:  l'uso  dell'acqua  per  il  lavaggio  di  strade  e
superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l'irrigazione di
aree  verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonche'
qualsiasi  altro  uso  che non sia riconducibile alle altre categorie
previste dal presente articolo;
      c) domestico:   l'utilizzazione   di  acqua  destinata  all'uso
igienico   e   potabile,   all'innaffiamento   di  orti  e  giardini,
all'abbeveraggio  del  bestiame,  purche' tali usi siano destinati al
nucleo  familiare e non configurino un'attivita' economico-produttiva
o con finalita' di lucro;
      d) energetico:  l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di
energia elettrica o di forza motrice;
      e) lavaggio di inerti: l'uso dell'acqua finalizzato al lavaggio
degli inerti;
      f) piscicolo:  l'uso  dell'acqua finalizzato all'allevamento di
specie ittiche;
      g) potabile:  l'uso  dell'acqua  per  approvvigionamento idrico
alle persone, comunque effettuato;
      h) produzione   di   beni   e   servizi:   gli  usi  dell'acqua
direttamente connessi con il processo produttivo o con l'attivita' di
prestazione  del  servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e
ricreative,  nonche' gli usi dell'acqua per l'innevamento artificiale
o   per   la   fabbricazione,  il  trattamento,  la  conservazione  o
l'immissione  sul  mercato  di  prodotti  o  di sostanze destinate al
consumo umano;
      i) riqualificazione     di     energia:    l'uso    dell'acqua,
sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia
potenziale  della  stessa  con  l'obiettivo  di  renderla idonea alla
produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;
      l) zootecnico:   l'uso   dell'acqua   destinato  alla  gestione
dell'allevamento,  purche'  di  volume  annuo superiore a mille metri
cubi.