Art. 20.
                         Utenze senza titolo
    1.    L'autorita'    concedente,   all'atto   dell'adozione   dei
provvedimenti  di  cui all'Art. 16, comma 2. della legge regionale n.
20/2002, quantifica le somme dovute alla Regione secondo le modalita'
di  seguito  stabilite e trasmette detti provvedimenti alla direzione
regionale competente.
    2. Nel caso di provvedimento che ordina la cessazione dell'utenza
abusiva  ai  sensi  dell'Art.  16,  comma  2,  lettera a) della legge
regionale  n.  20/2002,  le somme dovute sono conteggiate a decorrere
dal  1° gennaio  2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della
derivazione se successiva e fino alla data dell'ordine di cessazione.
    3.  Nel  caso  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'Art. 16,
comma 2,  lettere  b),  c)  e  d)  della  legge regionale n. 20/2002,
l'autorita' concedente quantifica:
      a) le somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla
data  di  avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino
alla data di adozione del provvedimento;
      b) l'importo del canone dovuto a decorrere da tale data fino al
31 dicembre dell'anno in corso;
      c) il canone annuo dovuto.
    4.   Le  somme  da  corrispondere  a  titolo  di  arretrato  sono
equiparate  al  canone di concessione e sono versate, unitamente alla
prima  annualita'  del  canone  se  dovuta, entro trenta giorni dalla
comunicazione  del  provvedimento  che  ne  determina l'ammontare, al
netto di quanto gia' eventualmente corrisposto.
    5. I provvedimenti di cui di cui all'Art. 16, comma 2 della legge
regionale  n. 20/2002 sono trasmessi, ove necessario, all'Agenzia del
demanio  per  la  quantificazione e la riscossione delle somme dovute
allo Stato sino al 31 dicembre 2000.