Art. 20. Utenze senza titolo 1. L'autorita' concedente, all'atto dell'adozione dei provvedimenti di cui all'Art. 16, comma 2. della legge regionale n. 20/2002, quantifica le somme dovute alla Regione secondo le modalita' di seguito stabilite e trasmette detti provvedimenti alla direzione regionale competente. 2. Nel caso di provvedimento che ordina la cessazione dell'utenza abusiva ai sensi dell'Art. 16, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 20/2002, le somme dovute sono conteggiate a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data dell'ordine di cessazione. 3. Nel caso di provvedimenti adottati ai sensi dell'Art. 16, comma 2, lettere b), c) e d) della legge regionale n. 20/2002, l'autorita' concedente quantifica: a) le somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data di adozione del provvedimento; b) l'importo del canone dovuto a decorrere da tale data fino al 31 dicembre dell'anno in corso; c) il canone annuo dovuto. 4. Le somme da corrispondere a titolo di arretrato sono equiparate al canone di concessione e sono versate, unitamente alla prima annualita' del canone se dovuta, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare, al netto di quanto gia' eventualmente corrisposto. 5. I provvedimenti di cui di cui all'Art. 16, comma 2 della legge regionale n. 20/2002 sono trasmessi, ove necessario, all'Agenzia del demanio per la quantificazione e la riscossione delle somme dovute allo Stato sino al 31 dicembre 2000.