Art. 22.
                            Norme finali
    1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 6, ai sensi dell'Art.
15,  comma  4 della legge regionale n. 20/2002, dalla data di entrata
in   vigore   del   presente  regolamento  non  trovano  applicazione
nell'ordinamento  regionale le norme statali in materia di canoni per
l'utilizzo delle acque pubbliche.
    2.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui all'Art. 18, comma 2
della  legge  regionale  n.  20/2002  in materia di canoni dovuti dai
titolari  delle  autorizzazioni in via provvisoria alla continuazione
delle  derivazioni  d'acqua  disciplinate  dal  regolamento regionale
5 marzo 2001, n. 4/R.