Art. 22. Norme finali 1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 6, ai sensi dell'Art. 15, comma 4 della legge regionale n. 20/2002, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali in materia di canoni per l'utilizzo delle acque pubbliche. 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'Art. 18, comma 2 della legge regionale n. 20/2002 in materia di canoni dovuti dai titolari delle autorizzazioni in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua disciplinate dal regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R.