Art. 3. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano; b) autorita' concedente: l'organo competente al rilascio della concessione o licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica; c) canone: il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica; d) direzione regionale competente: la direzione dell'amministrazione regionale competente in materia di risorse idriche; e) portata media di prelievo: il valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso per il periodo di tempo in cui il prelievo e' autorizzato. Fino al relativo rinnovo per le concessioni in essere alla data del 1° ottobre 2003, ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, la portata media annua stabilita nei titoli di concessione e' considerata equivalente alla portata media di prelievo; f) prima annualita': la frazione del canone annuale di concessione calcolata con riferimento al periodo che intercorre tra la data di rilascio della concessione di derivazione e il 31 dicembre dell'anno in corso; g) utente: il soggetto obbligato al pagamento del canone in relazione ad una o piu' utenze; h) utenza di acqua pubblica: uno o piu' usi dell'acqua soggetti all'obbligo di pagamento di un canone posto in capo ad un soggetto determinato dalla legge o da provvedimento dell'autorita' concedente.