Art. 3.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) acque  destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso
potabile  e  le  acque  utilizzate  in  un'impresa  alimentare per la
fabbricazione,  il  trattamento,  la conservazione o l'immissione sul
mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
      b) autorita'  concedente: l'organo competente al rilascio della
concessione o licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica;
      c) canone:  il  corrispettivo  del  diritto di utilizzare acqua
pubblica;
      d) direzione     regionale     competente:     la     direzione
dell'amministrazione  regionale  competente  in  materia  di  risorse
idriche;
      e) portata  media  di  prelievo:  il  valore medio del prelievo
espresso  in  litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo
concesso  per  il periodo di tempo in cui il prelievo e' autorizzato.
Fino  al  relativo rinnovo per le concessioni in essere alla data del
1°   ottobre  2003,  ai  soli  fini  dell'applicazione  del  presente
regolamento,   la   portata  media  annua  stabilita  nei  titoli  di
concessione   e'   considerata  equivalente  alla  portata  media  di
prelievo;
      f) prima   annualita':   la  frazione  del  canone  annuale  di
concessione  calcolata  con riferimento al periodo che intercorre tra
la data di rilascio della concessione di derivazione e il 31 dicembre
dell'anno in corso;
      g) utente:  il  soggetto  obbligato  al pagamento del canone in
relazione ad una o piu' utenze;
      h) utenza di acqua pubblica: uno o piu' usi dell'acqua soggetti
all'obbligo  di  pagamento  di un canone posto in capo ad un soggetto
determinato dalla legge o da provvedimento dell'autorita' concedente.