Art. 4. Canone per l'uso delle acque pubbliche 1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche e' sottoposta al pagamento di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento, anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia. 2. Comportano liberazione dal pagamento del canone di concessione la decadenza, la revoca totale, la sottensione totale, nonche' la rinuncia totale. 3. Le variazioni in aumento del canone di concessione decorrono dalla data del relativo provvedimento dell'autorita' concedente. 4. La liberazione dal canone di concessione o le sue variazioni in diminuzione decorrono dall'annualita' successiva alla data del relativo provvedimento dell'autorita' concedente, fatta eccezione per quelle di cui al comma 5 e per quelle conseguenti a rinuncia totale o parziale alla concessione, che decorrono dall'annualita' successiva alla data di effettuazione della comunicazione della rinuncia. 5. In caso di riduzione della portata media di prelievo o della potenza nominale media conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale, la diminuzione del canone decorre dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di rilascio del medesimo, a condizione che sia preventivamente trasmessa all'autorita' concedente una relazione di calcolo dei nuovi parametri di quantificazione del canone dovuto sottoscritta da professionista abilitato. In caso di presentazione tardiva della suddetta relazione la diminuzione del canone decorre dall'annualita' successiva alla medesima.