Art. 4.
               Canone per l'uso delle acque pubbliche
    1.   Fatta   eccezione   per   gli  usi  consentiti  liberamente,
l'utilizzazione  delle  acque pubbliche e' sottoposta al pagamento di
un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di
concessione o di licenza all'attingimento, anche qualora l'utente non
faccia  o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o
della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia.
    2. Comportano liberazione dal pagamento del canone di concessione
la  decadenza,  la  revoca  totale, la sottensione totale, nonche' la
rinuncia totale.
    3.  Le  variazioni in aumento del canone di concessione decorrono
dalla data del relativo provvedimento dell'autorita' concedente.
    4.  La  liberazione dal canone di concessione o le sue variazioni
in  diminuzione  decorrono  dall'annualita'  successiva alla data del
relativo provvedimento dell'autorita' concedente, fatta eccezione per
quelle di cui al comma 5 e per quelle conseguenti a rinuncia totale o
parziale  alla  concessione, che decorrono dall'annualita' successiva
alla data di effettuazione della comunicazione della rinuncia.
    5.  In  caso di riduzione della portata media di prelievo o della
potenza  nominale  media  conseguente  all'applicazione  del deflusso
minimo  vitale,  la  diminuzione  del  canone  decorre  dalla data di
entrata in vigore dell'obbligo di rilascio del medesimo, a condizione
che   sia  preventivamente  trasmessa  all'autorita'  concedente  una
relazione  di  calcolo  dei  nuovi  parametri  di quantificazione del
canone  dovuto  sottoscritta  da professionista abilitato. In caso di
presentazione  tardiva  della  suddetta  relazione la diminuzione del
canone decorre dall'annualita' successiva alla medesima.